{"id":1381,"date":"2021-11-12T12:21:51","date_gmt":"2021-11-12T11:21:51","guid":{"rendered":"http:\/\/andreapanico.eu\/?p=1381"},"modified":"2022-10-20T16:23:40","modified_gmt":"2022-10-20T14:23:40","slug":"dublino-iv-e-la-proposta-della-commissione-libe-nuove-ombre-sulla-tutela-dei-diritti-dei-minori-stranieri-non-accompagnati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/2021\/11\/12\/dublino-iv-e-la-proposta-della-commissione-libe-nuove-ombre-sulla-tutela-dei-diritti-dei-minori-stranieri-non-accompagnati\/","title":{"rendered":"MaltingPot Europa &#8211; Dublino IV e la proposta della Commissione LIBE. Nuove ombre sulla tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1381\" class=\"elementor elementor-1381\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-316d6968 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no\" data-id=\"316d6968\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-32ea7f08\" data-id=\"32ea7f08\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8c24c8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8c24c8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><\/p>\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"935\" data-permalink=\"https:\/\/andreapanico.eu\/inf-3\/\" data-orig-file=\"https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-scaled.jpg\" data-orig-size=\"2560,1697\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;4.5&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;NIKON D40&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1493756569&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;32&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;800&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.125&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"inf-3\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-1024x679.jpg\" class=\"aligncenter size-large wp-image-935\" src=\"http:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-1024x679.jpg\" alt=\"\" width=\"960\" height=\"637\" srcset=\"https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-1024x679.jpg 1024w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-300x199.jpg 300w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-768x509.jpg 768w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-600x398.jpg 600w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-1536x1018.jpg 1536w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-2048x1358.jpg 2048w, https:\/\/andreapanico.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/inf-3-1140x756.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/>Approfondimento sul testo di riforma del Regolamento Dublino, relativamente alla richiesta di protezione internazionale presentata da un MSNA<\/strong><\/h5><div><strong><br><\/strong><\/div>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Competenza sulla domanda di protezione internazionale presentata da un MSNA che ha compiuto movimenti secondari e chiesto asilo in un Paese diverso da quello di primo arrivo; un problema che si protrae sin dal Regolamento Dublino II.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>Al pari dell\u2019Art. 6 del precedente Regolamento 343\/2003 c.d. Dublino II&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb1\">1<\/a><\/strong>], l\u2019Art. 8 del Regolamento 604\/2013 c.d. Dublino III&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb2\">2<\/a><\/strong>]&nbsp;&#8211; attualmente in vigore &#8211; prevede che, in mancanza di un familiare, lo Stato membro (SM) competente a giudicare la domanda di protezione internazionale di un MSNA sia quello in cui il minore ha presentato la sua domanda&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb3\">3<\/a><\/strong>].<br>Nessuno dei due regolamenti specifica, tuttavia, cosa accada nel caso in cui il MSNA abbia compiuto dei movimenti secondari, presentando (o ripresentando) domanda di protezione internazionale in uno SM diverso da quello di primo ingresso&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb4\">4<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>1.1 I negoziati di Dublino III e la scelta di attendere il dispositivo della sentenza&nbsp;<\/strong><em><strong>MA, BT, DA contro Secretary of State for the Home Department. C-648\/11<\/strong><\/em><strong>.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>La ragione della reiterazione di tale&nbsp;<em>vulnus<\/em>&nbsp;vanno ricercate nell\u2019intenzione, espressa dai colegislatori durante i negoziati di Dublino III, di attendere l\u2019interpretazione della Corte di Giustizia &#8211; impegnata in quel periodo su un caso che presentava una fattispecie analoga &#8211; per dirimere il dubbio interpretativo relativo alla competenza degli SM nel caso di movimento secondario di un MSNA.<br>Nel periodo in cui era in forze Dublino II, infatti, la dottrina pendeva ora verso un orientamento che voleva gli SM destinatari di movimenti secondari trasferire i MSNA verso lo SM in cui avevano gi\u00e0 presentato domanda di asilo, ora verso un orientamento pi\u00f9 garantista che chiedeva agli SM di giudicare lo stesso la loro domanda. Allo stesso modo, i colegislatori \u2013 Parlamento e Consiglio \u2013 impegnati a raggiungere un accordo sul testo definitivo di Dublino III, avevano posizioni diametralmente opposte: da una parte il Parlamento che spingeva affinch\u00e9 fosse lo SM in cui il MSNA si trovava il responsabile a giudicare la sua domanda di protezione internazionale, all\u2019opposto il Consiglio che chiedeva che, in caso di movimento secondario, il MSNA fosse trasferito nello SM di primo arrivo, il solo competente a giudicare della sua domanda.<br>Ora, poich\u00e9 durante il periodo in cui era in forze Dublino II era stata introdotta davanti la Corte di Giustizia la causa&nbsp;<em>MA, BT, DA contro Secretary of State for the Home Department. C-648\/11<\/em>&nbsp;&nbsp;[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb5\">5<\/a>]&nbsp;in cui tre minori chiedevano che la loro domanda di protezione internazionale fosse giudicata dallo SM in cui si trovavano, i colegislatori decisero nel testo di Dublino III \u201c<em>di lasciare in sospeso la questione dei minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale nell\u2019Unione europea e che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri, mantenendo essenzialmente immutata la disposizione corrispondente<\/em>\u201d&nbsp;[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb6\">6<\/a>]&nbsp;del vecchio Regolamento e di aspettare l\u2019interpretazione della Corte. Quanto sarebbe stato statuito di l\u00ec a poco dalla Corte di Giustizia avrebbe quindi contenuto il principio orientatore del nuovo art. 8.4 di Dublino III. I colegislatori stessi sancirono tale impegno nel testo definitivo del nuovo Regolamento Dublino III del 26 giugno 2013&nbsp;[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb7\">7<\/a>],&nbsp;invitando la Commissione \u201c<em>a prendere in considerazione \u2026 una revisione dell\u2019articolo 8 paragrafo 4 della rifusione del Regolamento Dublino una volta che la Corte di Giustizia si sar\u00e0 pronunciata sul caso C-648\/11 MA<\/em>\u201d&nbsp;[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb8\">8<\/a>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>1.2 La sentenza della Corte di Giustizia e la Proposta della Commissione Europea.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>Il 6 giugno del 2013, la Corte interpretando l\u2019Art 6 \u00a7 2, si pronunci\u00f2 stabilendo che nel caso in cui \u201c<em>un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in pi\u00f9 di uno Stato membro<\/em>\u201d la norma \u201c<em>designa come \u00abStato membro competente\u00bb lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>A distanza di un anno, il 29 giugno del 2014, la Commissione Europea coerentemente agli impegni assunti pubblic\u00f2 la sua proposta con cui chiedeva di emendare il nuovo Regolamento 604\/2013 nel senso indicato dalla CGUE&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb9\">9<\/a><\/strong>]. In sintesi, al fine di \u201c<em>garantire che la procedura per determinare lo SM competente non sia prolungata inutilmente e che i minori non accompagnati accedano rapidamente alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb10\">10<\/a><\/strong>], quanto si chiedeva era che:<\/p>\n<p><\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>&nbsp;Per il minore straniero non accompagnato che \u201c<em>non ha familiari, fratelli o parenti legalmente presenti in uno Stato membro &#8230; \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale e in cui lo stesso si trova, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb11\">11<\/a><\/strong>].<\/li>\n<li>&nbsp;Nel caso in cui il MSNA si trovi in uno SM dove non ha ancora presentato domanda di protezione internazionale, lo SM deve garantire al minore tale possibilit\u00e0 e \u201c<em>tale Stato membro diventa competente per l\u2019esame della domanda, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb12\">12<\/a><\/strong>].<\/li>\n<li>&nbsp;\u201c<em>Se il MSNA non presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato l\u2019ultima domanda, a meno che ci\u00f2 sia in contrasto con l\u2019interesse superiore del minore<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb13\">13<\/a><\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<p><\/p>\n<p>La proposta prevedeva la specifica deroga \u201c<em>purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore<\/em>\u201d per \u201c<em>consentire di derogare alla norma quando dalle circostanze del caso emerge il rischio che l\u2019interesse superiore del minore possa essere pregiudicato se il minore rimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb14\">14<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p>E\u2019 interessante notare che al punto 2 della proposta \u201c<em>Consultazione delle parti interessate e valutazioni d\u2019impatto<\/em>\u201d, la Commissione Europea&nbsp;<strong>in linea con l\u2019impegno cristallizzato da Consiglio e Parlamento nel testo definitivo del Regolamento 604\/2013, sottolinea di non aver proceduto a preventive consultazioni poich\u00e9 la proposta dava seguito \u201c<\/strong><em><strong>con un obiettivo particolarmente mirato, alle ampie consultazioni e valutazioni d\u2019impatto condotte dalla Commissione ai fini dell\u2019elaborazione della proposta COM(2008) 820 def. di rifusione del regolamento (CE) n. 343\/2003 del Consiglio<\/strong><\/em><strong>\u201d, e che tali consultazioni valevano \u201c<\/strong><em><strong>pertanto anche per la presente proposta<\/strong><\/em><strong>\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Nonostante i buoni propositi dei colegislatori,&nbsp;<strong>la proposta della Commissione incontr\u00f2 tuttavia l\u2019opposizione del Consiglio<\/strong>&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb15\">15<\/a><\/strong>], ancora arroccato sulle precedenti posizioni, che il 5 febbraio del 2015 adott\u00f2 un orientamento generale teso a riflettere la precedente posizione espressa durante la negoziazione del pacchetto asilo, mettendo in secondo piano l\u2019orientamento della Corte di Giustizia.&nbsp;<br>Coerentemente con le posizioni precedenti e l\u2019impegno assunto dal Parlamento invece, nel maggio del 2015 la Commissione per le Libert\u00e0 Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (LIBE) adott\u00f2 la sua relazione&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb16\">16<\/a><\/strong>]&nbsp;in cui si sottolineava che \u201c<em>l\u2019accordo politico raggiunto al termine dei negoziati precedenti consistesse nell\u2019aderire alla decisione e all\u2019orientamento della Corte. La decisione della Corte \u00e8 coerente con la posizione unanime del Parlamento elaborata durante i negoziati e con la proposta di rifusione iniziale della Commissione per l\u2019articolo 8, paragrafo 4<\/em>\u201d, raccomandando \u201c<em>pertanto vivamente l\u2019adesione ai principi esposti nella nuova proposta della Commissione dato che rispecchiano pienamente lo spirito della corrispondente sentenza della Corte<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb17\">17<\/a><\/strong>]. La relazione venne presentata il 18 maggio del 2015 al Parlamento in plenaria che la approv\u00f2 in prima lettura&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb18\">18<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>1.3 Il fallimento del trilogo e il naufragio delle buone intenzioni. La nuova proposta di rifusione del Regolamento 604\/2013 della Commissione Europea.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>Come conseguenza del fallimento del primo trilogo e della impossibilit\u00e0 di trovare una posizione comune, la Commissione Europea annunci\u00f2 l\u2019intenzione di ritirare la propria proposta e il 4 maggio del 2016&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb19\">19<\/a><\/strong>]&nbsp;pubblic\u00f2 una proposta di rifusione del Regolamento Dublino III sostanzialmente opposta alla precedente, proponendo in questo caso che \u201c<em>In mancanza di un familiare o di un parente \u2026 \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato&nbsp;<\/em><em><strong>per la prima volta la domanda di protezione internazionale<\/strong><\/em><em>, salvo se si dimostri che ci\u00f2 non \u00e8 nell\u2019interesse superiore del minore<\/em>\u201d.&nbsp;<br>Con un tratto di penna scompare nel testo la possibilit\u00e0 per un minore, che abbia compiuto un movimento secondario, di vedere esaminata la propria domanda di protezione internazionale dallo SM in cui si trova. La Commissione cede alle richieste politiche degli SM maggiormente interessati dai movimenti secondari irregolari stabilendo che lo SM competente sia esclusivamente quello di primo arrivo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Verso Dublino IV. Dalla proposta legislativa al testo della Commissione LIBE: un passo indietro dopo l\u2019altro nella garanzia della tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>La proposta della Commissione Europea del 2016 viene profondamente modificata nella prima relazione della Commissione LIBE nel febbraio del 2017&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb20\">20<\/a><\/strong>]&nbsp;e nella sua successiva proposta dell\u2019ottobre del 2017. Tale ultima versione del testo riceve l\u2019appoggio dal Parlamento il 16 novembre del 2017 con 390 voti favorevoli, 175 contrari e 44 astenuti&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb21\">21<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>2.1 La nuova formulazione della norma relativa alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore straniero non accompagnato.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>La previsione che disciplina cosa accade ai minori stranieri non accompagnati \u00e8 contenuta all\u2019Art. 10 \u00a7 5 del testo approvato dalla Commissione LIBE e prevede quanto segue:<br>\u201c<em>In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, e se non si applicano altri criteri di cui ai capi III e IV, in particolare l\u2019articolo 19, lo Stato membro competente \u00e8 determinato sulla base del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, purch\u00e9 al minore sia sempre garantito il diritto di scelta tra gli Stati membri di assegnazione a norma dell\u2019articolo 36, paragrafo 1 quater. \u00c8 opportuno che preceda la decisione sullo Stato membro competente una valutazione multidisciplinare dell\u2019interesse superiore del minore, anche nel caso di assegnazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Sebbene la proposta della LIBE si discosti nettamente dalla proposta della Commissione &#8211; prevedendo un nuovo meccanismo di assegnazione della competenza e introducendo una procedura per l\u2019<em>assessment<\/em>&nbsp;dell\u2019interesse superiore del minore &#8211;&nbsp;<strong>rimane tuttavia in totale contrapposizione rispetto a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia che sancisce il principio per un MSNA di vedere giudicata la propria domanda nel Paese in cui si trova<\/strong>.&nbsp;<br>A ben vedere, tale proposta rappresenta anzi in parte un notevole passo indietro rispetto all\u2019attuale assetto normativo che prevede, quantomeno, che il MSNA privo di legami familiari, non sia trasferito ma abbia il diritto di vedere giudicata la sua domanda nello SM in cui per primo ha presentato domanda di asilo e l\u00ec restare.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Nello specifico, il testo approvato della LIBE prevede infatti che un minore straniero non accompagnato, in mancanza di parenti presenti in un altro Stato Membro e di legami forti con altri paesi, sar\u00e0 obbligato a scegliere tra una&nbsp;<em>short list<\/em>&nbsp;di quattro paesi in cui essere trasferito. Tali paesi saranno determinati secondo una formula che terr\u00e0 in considerazione per ogni SM il numero di migranti accolti fino a quel momento, il PIL e la popolazione totale.&nbsp;<br>Per la tipologia di criteri che determinano l\u2019algoritmo che individua i paesi di allocazione, \u00e8 ragionevole credere che i paesi maggiormente interessati saranno quelli dell\u2019Est Europa sinora meno interessati dai flussi migratori quantomeno dai movimenti secondari&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb22\">22<\/a><\/strong>].<br>Tale meccanismo di assegnazione automatizzata (e di impossibilit\u00e0 di restare nel paese in cui si trova il minore)&nbsp;<strong>sar\u00e0 obbligatorio<\/strong>&nbsp;&#8211; come sopra accennato &#8211;&nbsp;<strong>sia per i MSNA che presentino una domanda di protezione internazionale nel paese di primo arrivo<\/strong>&nbsp;(il minore segnalato per la prima volta in Italia presenta domanda in Italia),&nbsp;<strong>sia per coloro che hanno compiuto movimenti secondari e abbiano ripresentato una domanda in un altro paese<\/strong>&nbsp;(il minore \u00e8 stato segnalato per la prima volta in Italia e si \u00e8 spostato successivamente in modo irregolare in un altro paese).<\/p>\n<p><\/p>\n<p>La sola possibilit\u00e0, per il MSNA che voglia restare nel paese in cui si trova, \u00e8 che&nbsp;<strong>l\u2019<\/strong><em><strong>assessment<\/strong><\/em><strong>&nbsp;multidisciplinare, previsto prima di ogni decisione di trasferire o non trasferire un minore<\/strong>, sancisca che il trasferimento sia contrario al&nbsp;<strong>suo superiore interesse<\/strong>&nbsp;(<em>best interest<\/em>&nbsp;&#8211; BI).<br>Tuttavia, in merito a tale indagine multidisciplinare che gli SM dovrebbero svolgere, sono opportune alcune considerazioni. La procedura di tale&nbsp;<em>assessment<\/em>&nbsp;\u00e8 disciplinata infatti in modo pericolosamente lacunoso, non essendo indicati nel testo n\u00e9 chi saranno gli autori chiamati a condurlo, n\u00e9 l\u2019influenza che avr\u00e0 la volont\u00e0 del minore nella decisione finale dello SM di trasferirlo o meno.<br>Inoltre, alla luce dell\u2019attuale drammatica situazione di accoglienza e delle difficolt\u00e0 di accesso alle procedure di asilo e&nbsp;<em>relocation<\/em>&nbsp;per la gestione delle domande dei MSNA, \u00e8 ragionevole credere che la tendenza degli SM meridionali (Italia, Grecia, Spagna), ma anche di quelli che oggi sono pi\u00f9 interessati dai movimenti secondari (Francia, Austria, Germania), sar\u00e0 quella di lasciare che venga trasferito il numero maggiore di minori e che difficilmente sar\u00e0 stabilito che allocare il minore sia contrario al suo&nbsp;<em>best interest<\/em>.&nbsp;<br>Inoltre, le lacune nei paesi di primo ingresso e l\u2019aumento dei rimpatri di richiedenti asilo anche molto vulnerabili, da parte dei paesi del nord Europa verso Italia e Grecia, lasciano intendere che anche l\u2019ulteriore possibilit\u00e0 prevista per il MSNA di vedere giudicata la propria domanda di protezione internazionale dallo SM in cui si trova ex Art. 19 sar\u00e0 poco praticabile dal minore.<br>La c.d.&nbsp;<em>Clausola Discrezionale<\/em>&nbsp;infatti, secondo cui lo SM potrebbe accettare comunque di giudicare una domanda di un richiedente asilo che non gli compete, \u00e8 regolata da un meccanismo basato sulla completa arbitrariet\u00e0: se da una parte il richiedente deve, presentando domanda per iscritto motivare, debitamente la sua richiesta, dall\u2019altra lo SM ha facolt\u00e0 di non rispondere e il suo silenzio deve essere interpretato come un diniego&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb23\">23<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Incongruenza tra la nuova proposta della Commissione LIBE e il disposto della Corte di Giustizia. Quale omogeneit\u00e0 nel diritto?<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>La nuova formulazione della norma che disciplina la procedura di esame della domanda di protezione internazionale presentata da un MSNA \u00e8, per quanto \u00e8 stato sin ora detto e per quanto si spiegher\u00e0 pi\u00f9 approfonditamente nei prossimi paragrafi, contraria al principio di perseguire il superiore interesse del minore, l\u2019antitesi delle raccomandazioni espresse dalla CGUE.&nbsp;<br>In considerazione di quanto accennato in merito alla decisione presa durante i negoziati di Dublino III dal Parlamento e dal Consiglio, di lasciare invariata la disposizione relativa ai MSNA in attesa della decisione della Corte di Giustizia, \u00e8 biasimabile l\u2019attuale cambiamento di rotta della Commissione LIBE. La Commissione, che in un primo momento aveva proposto un sistema conforme a quanto stabilito dalla Corte nel 2013, in linea con la volont\u00e0 espressa dai colegislatori di armonizzare il sistema legislativo alla giurisprudenza europea, si \u00e8 infatti piegata alla posizione del Consiglio del 2015 che ha cancellato con un colpo di spugna i buoni propositi espressi durante i lavori di preparazione di Dublino III.<br>Adesso, il pericolo reale \u00e8 di stabilire scientemente delle regole in totale contrapposizione con la sentenza della Corte dettate dall\u2019opportunit\u00e0 politica degli Stati membri, un impianto legislativo che qualora dovesse entrare in vigore cos\u00ec come proposto dalla LIBE rischierebbe uno scontro costante con i principi cardine di tutela dei diritti del fanciullo ripresi e sottolineati dalla giurisprudenza europea.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>3.1 Diritto per i MSNA ad essere giudicato nello SM in cui presenta domanda di protezione internazionale e in cui \u00e8 presente.<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>Nel caso C-648\/11&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb24\">24<\/a><\/strong>], come noto, due minori di nazionalit\u00e0 eritrea (MA e BT) e uno di nazionalit\u00e0 irachena (DA) &#8211; tutti e tre senza alcun familiare legalmente residente in uno SM &#8211; avevano inoltrato richiesta di asilo nel Regno Unito. I tre minori, a causa del fatto di aver presentato precedentemente domanda in Italia e nei Paesi Bassi, avevano visto respinta la loro domanda di protezione internazionale dalle autorit\u00e0 britanniche. A seguito della decisione di trasferire i minorenni, quest\u2019ultimi presentavano ricorso che veniva tuttavia rigettato dalla High Court of Justice secondo cui, ai sensi dell\u2019Art. 6 del Regolamento Dublino II, la competenza ad esaminare la domanda di asilo spettasse esclusivamente al paese in cui era stata presentata la prima volta. Presentato appello contro tale decisione, la Court of Appeal decise di sottoporre il caso alla Corte di Giustizia chiedendo &#8220;<em>nel contesto del regolamento n. 343\/2003, quale sia lo Stato membro al quale il secondo comma dell\u2019articolo 6&nbsp;[<\/em><em><strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb25\">25<\/a><\/strong><\/em><em>]&nbsp;attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla domanda d\u2019asilo quando un richiedente asilo, che sia un minore non accompagnato e sprovvisto di familiari che si trovino legalmente in uno Stato membro, ha presentato domande di asilo in pi\u00f9 di uno Stato membro<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>La Corte, nel dirimere la&nbsp;<em>vexata quaestio<\/em>, ha interpretato l\u2019Art. 6 del Regolamento 343\/2003, in combinato con l\u2019Art 6, paragrafo 1 del TUE e con l\u2019Art. 24, paragrafo 2, della Carta che prevede che \u201c<em>in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit\u00e0 pubbliche o da istituzioni private, l\u2019interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb26\">26<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p>E\u2019 bene chiarire preliminarmente e sottolineare che la Corte nella sua sentenza non ha proibito espressamente al legislatore di stabilire che il primo paese di applicazione sia quello competente a giudicare,&nbsp;<strong>bens\u00ec di trasferire un MSNA nel momento in cui ci\u00f2 sia contrario al suo&nbsp;<\/strong><em><strong>best interest<\/strong><\/em><strong>&nbsp;<\/strong>. Orbene, sulla base dei principi stabiliti dalla&nbsp;<em>Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea<\/em>,&nbsp;<strong>il Giudice ha individuato il BI del MSNA nel \u201c<\/strong><em><strong>non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, bens\u00ec assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato<\/strong><\/em><strong>\u201d<\/strong>&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb27\">27<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>La Corte ha argomentato ulteriormente tale concetto stabilendo<\/strong>&nbsp;che \u201c<em>poich\u00e9 i MSNA costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello SM competente non deve essere prolungata pi\u00f9 di quanto strettamente necessario, il che implica che, in linea di principio (as a rule) essi non siano trasferiti verso un altro Stato Membro<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb28\">28<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Pertanto, anche se non espressamente previsto nei regolamenti Dublino II e III, il risultato a cui \u00e8 giunta la Corte al termine del suo procedimento logico \u00e8 che il legislatore non possa che avere voluto intendere che \u00e8 diritto di ogni MSNA di vedere giudicata la propria domanda di protezione internazionale nello SM in cui si trova perch\u00e9 ogni suo trasferimento in linea di massima \u00e8 contrario al perseguimento del suo superiore interesse&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb29\">29<\/a><\/strong>].<br>Nella pratica, l\u2019esatto opposto di quanto stabilito nella proposta della Commissione del 2016 in merito ai movimenti secondari e nell\u2019ultima proposta della LIBE in merito ai MSNA che chiedono di restare nel paese di primo arrivo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3><strong>3.2 Applicabilit\u00e0 dei principi statuiti dalla sentenza, vincolo del legislatore<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>Per quanto appena detto, non \u00e8 assolutamente accettabile che il principio, espresso dalla CGUE, che vuole che la domanda del MSNA sia giudicata nel paese in cui egli si trova perch\u00e9 il suo trasferimento (salvo eccezioni) \u00e8 contrario al suo superiore interesse, venga considerato superabile con l\u2019adozione di un altro Regolamento che preveda (e non lasci spazio all\u2019interpretazione) l\u2019opposto.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Ci\u00f2 per le seguenti due ragioni:<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>&nbsp;I principi statuiti dalla Corte di Giustizia non poggiano le loro basi esclusivamente nell\u2019interpretazione del Regolamento Dublino II ma hanno invece radici ben pi\u00f9 profonde nei principi inviolabili di tutela dei diritti del fanciullo.<br>Il Giudice (anche se come detto non proibisce esplicitamente di inserire nel Regolamento una regola che preveda che sia il primo paese il solo responsabile per la domanda del MSNA), interpreta il vuoto lasciato dal legislatore nel senso che quest\u2019ultimo, nel dover perseguire il superiore interesse del MSNA, non poteva che intendere che la sua domanda venisse giudicata nello SM in cui si trova per evitare trasferimenti contrari al suo stesso BI.<br>Una lettura differente sarebbe impensabile e contraria i principi stabiliti dalla Carta.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>&nbsp;L\u2019allora decisione dei colegislatori di lasciare invariata le previsioni concernenti gli MSNA in Dublino III in attesa della sentenza C648\/11 dovrebbero essere d\u2019altronde in tal senso il migliore indicatore.<br>Probabilmente \u00e8 proprio alla luce di tale importante chiarimento sull\u2019identificazione del&nbsp;<em>best interest<\/em>&nbsp;del MSNA che Parlamento e Consiglio decisero di allegare al nuovo Dublino III l\u2019invito alla Commissione di riformulare il nuovo Art. 8 paragrafo 4 a seguito della pubblicazione della sentenza: al fine di armonizzare il nuovo Regolamento &#8211; fonte secondaria del diritto &#8211; con i principi pi\u00f9 alti dell\u2019Unione e con la Giurisprudenza (prodotta durante la causa C648\/11) ed evitare quindi un contrasto tra fonti.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p><\/p>\n<p>L\u2019importanza dell\u2019intervento dei Giudici della Corte di Giustizia, per dirimere e risolvere le controversie che sorgono dall\u2019interpretazione dei testi legislativi che riguardano l\u2019immigrazione, \u00e8 oggi quanto mai di importanza cruciale. In un momento storico in cui i governi degli Stati membri assumono decisioni spinti dalla mera opportunit\u00e0 politica di consenso popolare, il rischio pi\u00f9 reale \u00e8 che anche gli organi pi\u00f9 alti della UE si muovano allo stesso modo, spinti dal medesimo opportunismo. La proposta originale della Commissione, ritirata e modificata pi\u00f9 volte&nbsp;<em>in peius<\/em>, \u00e8 l\u2019esempio pi\u00f9 lampante dell\u2019assoggettamento dei diritti fondamentali dell\u2019uomo alla politica degli SM espressa dai loro rappresentanti in seno al Consiglio dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>In tal senso, \u00e8 bene ricordare che \u00e8 compito della Corte non solo quello di censurare eventuali pratiche adottate dagli SM in violazione della normativa europea, ma anche quello di assicurare e garantire la giusta interpretazione dei diritti fondamentali dell\u2019uomo e quindi giudicare della legittimit\u00e0 stessa degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell\u2019UE.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>In merito al sistema Dublino, questo \u00e8 uno dei dei pi\u00f9 controversi e litigati aspetti di tutto l\u2019impianto CEAS (il&nbsp;<em>Sistema Europeo Comune di Asilo<\/em>). Ad oggi, l\u2019intervento giudiziario delle corti nazionali e di quella europea incide pi\u00f9 sul regolamento che su qualsiasi altro strumento CEAS. Al settembre 2016, ben 12 volte la Corte di Giustizia era intervenuta interpretando le disposizioni del regolamento. Queste sentenze&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb30\">30<\/a><\/strong>], ricorda l\u2019ECRE&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb31\">31<\/a><\/strong>], sono state fondamentali per affrontare i \u201c<em>protection gaps<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb32\">32<\/a><\/strong>], spesso identificando problemi di compatibilit\u00e0 tra il regolamento e i diritti fondamentali prescritti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb33\">33<\/a><\/strong>]&nbsp;e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb34\">34<\/a><\/strong>].<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Nella stesura dei testi legislativi, continua l\u2019ECRE, &#8220;<em>i colegislatori dovrebbero tenere a mente l\u2019architettura costituzionale del diritto dell\u2019UE, che d\u00e0 il&nbsp;<\/em><em><strong>primato ai diritti sanciti dalla CEDU e dalla Carta sul diritto derivato<\/strong><\/em><em>&nbsp;<\/em>\u201d.<br>La proposta della Commissione recentemente approvata, tentando \u201c<em>in vari casi di ribaltare i principi stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo e dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea<\/em>\u201d e mantenendo \u201c<em>persistenti incompatibilit\u00e0 con i diritti umani<\/em>\u201d&nbsp;[<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nb35\">35<\/a><\/strong>], \u00e8 invece l\u2019evidente esempio dell\u2019intenzionale cecit\u00e0 dei colegislatori nella volont\u00e0 reiterata di vedere approvato un nuovo regolamento Dublino che rischia aperti e costanti contrasti con la giurisprudenza europea e con i principi fondamentali.<\/p>\n<div>\n<p><\/p>\n<h3><strong>NOTE<\/strong><\/h3>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh1\">1<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:IT:HTML\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:IT:HTML<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh2\">2<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh3\">3<\/a>]&nbsp;Articolo 6 del Regolamento 343\/2003:&nbsp;<br>\u201cSe il richiedente asilo \u00e8 un minore non accompagnato, \u00e8 competente per l\u2019esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nel miglior interesse del minore.<br>In mancanza di un familiare, \u00e8 competente per l\u2019esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d\u2019asilo\u201d.<br>Articolo 8.4 del Regolamento 604\/2013:&nbsp;<br>\u201cIn mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente \u2026, \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh4\">4<\/a>]&nbsp;Es. Mohammed arriva dalla Libia in Sicilia dove viene identificato e fotosegnalato. A seguito di un movimento secondario Mohammed si sposta in Germania dove presenta domanda di protezione internazionale.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh5\">5<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc45a54d87e54d4e699dc6c0a2a3cc9e4c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaxr0?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1439362\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc45a54d87e54d4e699dc6c0a2a3cc9e4c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaxr0?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1439362<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh6\">6<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:52014PC0382\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:52014PC0382<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh7\">7<\/a>]&nbsp;Il Regolamento n. 604\/2013 \u00e8 entrato in vigore in data 19.07.2013. La data della sua applicazione \u00e8 01.01.2014<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh8\">8<\/a>]&nbsp;\u201cDICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE\u201d, in REGOLAMENTO (UE) N. 604\/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l\u2019esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione):&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh9\">9<\/a>]&nbsp;Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604\/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l\u2019esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro \/* COM\/2014\/0382 final \u2013 2014\/0202 (COD) \u2013&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:52014PC0382\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:52014PC0382<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh10\">10<\/a>]&nbsp;Ibidem<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh11\">11<\/a>]&nbsp;Ibidem<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh12\">12<\/a>]&nbsp;Ibidem<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh13\">13<\/a>]&nbsp;Ibidem<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh14\">14<\/a>]&nbsp;Ibidem<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh15\">15<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/legislative-train\/theme-towards-a-new-policy-on-migration\/file-amendments-to-the-2013-dublin-regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/legislative-train\/theme-towards-a-new-policy-on-migration\/file-amendments-to-the-2013-dublin-regulation<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh16\">16<\/a>]&nbsp;La relazione della LIBE ricalcava quasi completamente la proposta della Commissione Europea eccetto l\u2019introduzione di alcuni considerando \u2013&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2015-0168+0+DOC+XML+V0\/\/IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2015-0168+0+DOC+XML+V0\/\/IT<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh17\">17<\/a>]&nbsp;Motivazione. Parere del Relatore.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh18\">18<\/a>]&nbsp;RELAZIONE del 18 maggio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604\/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l\u2019esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. (COM(2014)0382 \u2013 C8-0040\/2014 \u2013 2014\/0202(COD))&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2015-0168+0+DOC+XML+V0\/\/IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2015-0168+0+DOC+XML+V0\/\/IT<\/a><\/p>\n<p>Per il procedimento consulta la pagina:&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/oeil\/popups\/ficheprocedure.do?reference=2014\/0202(COD&amp;l=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/oeil\/popups\/ficheprocedure.do?reference=2014\/0202(COD&amp;l=EN<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh19\">19<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0270&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0270&amp;from=EN<\/a><br>Per il procedimento consulta la pagina:<br><a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/oeil\/popups\/ficheprocedure.do?lang=fr&amp;reference=2016\/0133(COD\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/oeil\/popups\/ficheprocedure.do?lang=fr&amp;reference=2016\/0133(COD<\/a>)<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh20\">20<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/NONSGML+COMPARL+PE-599.751+02+DOC+PDF+V0\/\/IT&amp;language=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/NONSGML+COMPARL+PE-599.751+02+DOC+PDF+V0\/\/IT&amp;language=IT<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh21\">21<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2017-0345+0+DOC+XML+V0\/\/IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+REPORT+A8-2017-0345+0+DOC+XML+V0\/\/IT<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh22\">22<\/a>]&nbsp;E\u2019 tuttavia possibile che anche alcuni Paesi ad oggi met\u00e0 finale dei movimenti secondari come Germania e Francia possano essere inclusi in tale&nbsp;shortlist&nbsp;in quanto l\u2019algoritmo terr\u00e0 in considerazione, si il numero di migranti accolti, ma anche il PIL che nei suddetti Paesi \u00e8 notevolmente maggiore rispetto agli stati dell\u2019est.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh23\">23<\/a>]&nbsp;Nella originaria proposta della Commissione Europea, i limiti di applicabilit\u00e0 della clausola discrezionale erano stati ridotti ai soli casi in cui il richiedente che abbia compiuto un movimento secondario, avesse avuto dei legami familiari con lo SM. Tale previsione di obbligo \u00e8 stato eliminata dalla LIBE.&nbsp;<br>La possibilit\u00e0 che la previsione introdotta dalla Commissione LIBE, secondo cui un richiedente (anche MSNA) dal paese di primo ingresso possa rivolgere direttamente una domanda ad altro SM chiedendo di accettare la competenza rispetto alla sua domanda di protezione, \u00e8 realisticamente molto difficile che venga approvata da Commissione e Consiglio, e anche se dovesse essere accettata, l\u2019accesso a tale misura sar\u00e0 in concreto difficile poich\u00e9 richiede assistenza legale specifica e tempi di risposta molto lunghi da parte dello SM destinatario, che mal si conciliano con i tempi accelerati previsti per la definizione dell\u2019assessment&nbsp;del BI e della riallocazione.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh24\">24<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh25\">25<\/a>]&nbsp;La decisione in merito all\u2019interpretazione dell\u2019Art. 6 del Regolamento 343\/2003 \u00e8 applicabile oggi per analogia a Dublino III poich\u00e9 l\u2019attuale Art. 8, come precedentemente spiegato, \u00e8 stato riproposto in modo pressoch\u00e9 uguale rispetto al testo precedente.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh26\">26<\/a>]&nbsp;Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh27\">27<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh28\">28<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138088&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=134362<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh29\">29<\/a>]&nbsp;Per il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea:<br><a href=\"http:\/\/old.asgi.it\/home_asgi.php%3Fn=2763&amp;l=it.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/old.asgi.it\/home_asgi.php%3Fn=2763&amp;l=it.html<\/a><br>\u201cNella sua sentenza odierna la Corte dichiara che, qualora un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio dell\u2019Unione europea, abbia presentato domande di asilo in pi\u00f9 di uno Stato membro, \u00e8 competente ad esaminarle lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda.<br>Tale conclusione deriva dal contesto e dallo scopo del regolamento, volto a garantire l\u2019effettivo accesso all\u2019esame della situazione del rifugiato del richiedente asilo, accordando al contempo particolare attenzione ai minori non accompagnati. Quindi, poich\u00e9 questi ultimi costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev\u2019essere prolungata pi\u00f9 di quanto strettamente necessario, ci\u00f2 implica che, in linea di principio, essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh30\">30<\/a>]&nbsp;Tra cui la sentenza in questione Case C648\/11 M.A. v Secretary of State for the Home Department, Judgment of 6 June 2013<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh31\">31<\/a>]&nbsp;European Council on Refugees and Exiles&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ecre.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ecre.org<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh32\">32<\/a>]&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ecre.org\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ecre.org\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh33\">33<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/Convention_ITA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/Convention_ITA.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh34\">34<\/a>]&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<p>[<a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/Dublino-IV-e-la-proposta-della-Commissione-LIBE-Nuove-ombre.html#nh35\">35<\/a>]&nbsp;Tale analisi si riferisce alla proposta del 2016 ma, per l\u2019analisi fin qui compiuta \u00e8 assolutamente estendibile alla nuova proposta, che peggiora la situazione del MSNA predisponendo il suo trasferimento anche nel caso non compia movimenti secondari.<br><a href=\"https:\/\/www.ecre.org\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ecre.org\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf<\/a>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<h3 style=\"margin-top: 0.25cm; margin-bottom: 0.21cm; break-after: avoid; font-family: 'Liberation Serif', serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; caret-color: #000000; color: #000000;\">&nbsp;<\/h3>\n<div dir=\"ltr\" style=\"caret-color: #000000; color: #000000; background-color: #f7f7f7;\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<p><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Approfondimento sul testo di riforma del Regolamento Dublino, relativamente alla richiesta di protezione internazionale presentata da un MSNA 1. Competenza sulla domanda di protezione internazionale presentata da un MSNA che ha compiuto movimenti secondari e chiesto asilo in un Paese diverso da quello di primo arrivo; un problema che si protrae sin dal Regolamento Dublino II. Al pari dell\u2019Art. 6 del precedente Regolamento 343\/2003 c.d. Dublino II&nbsp;[1], l\u2019Art. 8 del Regolamento 604\/2013 c.d. Dublino III&nbsp;[2]&nbsp;&#8211; attualmente in vigore &#8211; prevede che, in mancanza di un familiare, lo Stato membro (SM) competente a giudicare la domanda di protezione internazionale di un MSNA sia quello in cui il minore ha presentato la sua domanda&nbsp;[3].Nessuno dei due regolamenti specifica, tuttavia, cosa accada nel caso in cui il MSNA abbia compiuto dei movimenti secondari, presentando (o ripresentando) domanda di protezione internazionale in uno SM diverso da quello di primo ingresso&nbsp;[4]. 1.1 I negoziati di Dublino III e la scelta di attendere il dispositivo della sentenza&nbsp;MA, BT, DA contro Secretary of State for the Home Department. C-648\/11. La ragione della reiterazione di tale&nbsp;vulnus&nbsp;vanno ricercate nell\u2019intenzione, espressa dai colegislatori durante i negoziati di Dublino III, di attendere l\u2019interpretazione della Corte di Giustizia &#8211; impegnata in quel periodo su un caso che presentava una fattispecie analoga &#8211; per dirimere il dubbio interpretativo relativo alla competenza degli SM nel caso di movimento secondario di un MSNA.Nel periodo in cui era in forze Dublino II, infatti, la dottrina pendeva ora verso un orientamento che voleva gli SM destinatari di movimenti secondari trasferire i MSNA verso lo SM in cui avevano gi\u00e0 presentato domanda di asilo, ora verso un orientamento pi\u00f9 garantista che chiedeva agli SM di giudicare lo stesso la loro domanda. Allo stesso modo, i colegislatori \u2013 Parlamento e Consiglio \u2013 impegnati a raggiungere un accordo sul testo definitivo di Dublino III, avevano posizioni diametralmente opposte: da una parte il Parlamento che spingeva affinch\u00e9 fosse lo SM in cui il MSNA si trovava il responsabile a giudicare la sua domanda di protezione internazionale, all\u2019opposto il Consiglio che chiedeva che, in caso di movimento secondario, il MSNA fosse trasferito nello SM di primo arrivo, il solo competente a giudicare della sua domanda.Ora, poich\u00e9 durante il periodo in cui era in forze Dublino II era stata introdotta davanti la Corte di Giustizia la causa&nbsp;MA, BT, DA contro Secretary of State for the Home Department. C-648\/11&nbsp;&nbsp;[5]&nbsp;in cui tre minori chiedevano che la loro domanda di protezione internazionale fosse giudicata dallo SM in cui si trovavano, i colegislatori decisero nel testo di Dublino III \u201cdi lasciare in sospeso la questione dei minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale nell\u2019Unione europea e che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri, mantenendo essenzialmente immutata la disposizione corrispondente\u201d&nbsp;[6]&nbsp;del vecchio Regolamento e di aspettare l\u2019interpretazione della Corte. Quanto sarebbe stato statuito di l\u00ec a poco dalla Corte di Giustizia avrebbe quindi contenuto il principio orientatore del nuovo art. 8.4 di Dublino III. I colegislatori stessi sancirono tale impegno nel testo definitivo del nuovo Regolamento Dublino III del 26 giugno 2013&nbsp;[7],&nbsp;invitando la Commissione \u201ca prendere in considerazione \u2026 una revisione dell\u2019articolo 8 paragrafo 4 della rifusione del Regolamento Dublino una volta che la Corte di Giustizia si sar\u00e0 pronunciata sul caso C-648\/11 MA\u201d&nbsp;[8]. 1.2 La sentenza della Corte di Giustizia e la Proposta della Commissione Europea. Il 6 giugno del 2013, la Corte interpretando l\u2019Art 6 \u00a7 2, si pronunci\u00f2 stabilendo che nel caso in cui \u201cun minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in pi\u00f9 di uno Stato membro\u201d la norma \u201cdesigna come \u00abStato membro competente\u00bb lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo\u201d. A distanza di un anno, il 29 giugno del 2014, la Commissione Europea coerentemente agli impegni assunti pubblic\u00f2 la sua proposta con cui chiedeva di emendare il nuovo Regolamento 604\/2013 nel senso indicato dalla CGUE&nbsp;[9]. In sintesi, al fine di \u201cgarantire che la procedura per determinare lo SM competente non sia prolungata inutilmente e che i minori non accompagnati accedano rapidamente alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale\u201d&nbsp;[10], quanto si chiedeva era che: &nbsp;Per il minore straniero non accompagnato che \u201cnon ha familiari, fratelli o parenti legalmente presenti in uno Stato membro &#8230; \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale e in cui lo stesso si trova, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore\u201d&nbsp;[11]. &nbsp;Nel caso in cui il MSNA si trovi in uno SM dove non ha ancora presentato domanda di protezione internazionale, lo SM deve garantire al minore tale possibilit\u00e0 e \u201ctale Stato membro diventa competente per l\u2019esame della domanda, purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore\u201d&nbsp;[12]. &nbsp;\u201cSe il MSNA non presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato l\u2019ultima domanda, a meno che ci\u00f2 sia in contrasto con l\u2019interesse superiore del minore\u201d&nbsp;[13]. La proposta prevedeva la specifica deroga \u201cpurch\u00e9 ci\u00f2 sia nell\u2019interesse superiore del minore\u201d per \u201cconsentire di derogare alla norma quando dalle circostanze del caso emerge il rischio che l\u2019interesse superiore del minore possa essere pregiudicato se il minore rimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova\u201d&nbsp;[14]. E\u2019 interessante notare che al punto 2 della proposta \u201cConsultazione delle parti interessate e valutazioni d\u2019impatto\u201d, la Commissione Europea&nbsp;in linea con l\u2019impegno cristallizzato da Consiglio e Parlamento nel testo definitivo del Regolamento 604\/2013, sottolinea di non aver proceduto a preventive consultazioni poich\u00e9 la proposta dava seguito \u201ccon un obiettivo particolarmente mirato, alle ampie consultazioni e valutazioni d\u2019impatto condotte dalla Commissione ai fini dell\u2019elaborazione della proposta COM(2008) 820 def. di rifusione del regolamento (CE) n. 343\/2003 del Consiglio\u201d, e che tali consultazioni valevano \u201cpertanto anche per la presente proposta\u201d. Nonostante i buoni propositi dei colegislatori,&nbsp;la proposta della Commissione incontr\u00f2 tuttavia l\u2019opposizione del Consiglio&nbsp;[15], ancora arroccato sulle precedenti posizioni, che il 5 febbraio del 2015 adott\u00f2 un orientamento generale teso a riflettere la precedente posizione espressa durante la negoziazione del pacchetto asilo, mettendo in secondo piano l\u2019orientamento della Corte di Giustizia.&nbsp;Coerentemente con le posizioni precedenti e l\u2019impegno assunto dal Parlamento invece, nel maggio del 2015 la Commissione per le Libert\u00e0 Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (LIBE) adott\u00f2 la sua relazione&nbsp;[16]&nbsp;in cui si sottolineava che \u201cl\u2019accordo politico raggiunto al termine dei negoziati precedenti consistesse nell\u2019aderire alla decisione e all\u2019orientamento della Corte. La decisione della Corte \u00e8 coerente con la posizione unanime del Parlamento elaborata durante i negoziati e con la proposta di rifusione iniziale della Commissione per l\u2019articolo 8, paragrafo 4\u201d, raccomandando \u201cpertanto vivamente l\u2019adesione ai principi esposti nella nuova proposta della Commissione dato che rispecchiano pienamente lo spirito della corrispondente sentenza della Corte\u201d&nbsp;[17]. La relazione venne presentata il 18 maggio del 2015 al Parlamento in plenaria che la approv\u00f2 in prima lettura&nbsp;[18]. 1.3 Il fallimento del trilogo e il naufragio delle buone intenzioni. La nuova proposta di rifusione del Regolamento 604\/2013 della Commissione Europea. Come conseguenza del fallimento del primo trilogo e della impossibilit\u00e0 di trovare una posizione comune, la Commissione Europea annunci\u00f2 l\u2019intenzione di ritirare la propria proposta e il 4 maggio del 2016&nbsp;[19]&nbsp;pubblic\u00f2 una proposta di rifusione del Regolamento Dublino III sostanzialmente opposta alla precedente, proponendo in questo caso che \u201cIn mancanza di un familiare o di un parente \u2026 \u00e8 competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato&nbsp;per la prima volta la domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ci\u00f2 non \u00e8 nell\u2019interesse superiore del minore\u201d.&nbsp;Con un tratto di penna scompare nel testo la possibilit\u00e0 per un minore, che abbia compiuto un movimento secondario, di vedere esaminata la propria domanda di protezione internazionale dallo SM in cui si trova. La Commissione cede alle richieste politiche degli SM maggiormente interessati dai movimenti secondari irregolari stabilendo che lo SM competente sia esclusivamente quello di primo arrivo. 2. Verso Dublino IV. Dalla proposta legislativa al testo della Commissione LIBE: un passo indietro dopo l\u2019altro nella garanzia della tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. La proposta della Commissione Europea del 2016 viene profondamente modificata nella prima relazione della Commissione LIBE nel febbraio del 2017&nbsp;[20]&nbsp;e nella sua successiva proposta dell\u2019ottobre del 2017. Tale ultima versione del testo riceve l\u2019appoggio dal Parlamento il 16 novembre del 2017 con 390 voti favorevoli, 175 contrari e 44 astenuti&nbsp;[21]. 2.1 La nuova formulazione della norma relativa alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore straniero non accompagnato. La previsione che disciplina cosa accade ai minori stranieri non accompagnati \u00e8 contenuta all\u2019Art. 10 \u00a7 5 del testo approvato dalla Commissione LIBE e prevede quanto segue:\u201cIn mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, e se non si applicano altri criteri di cui ai capi III e IV, in particolare l\u2019articolo 19, lo Stato membro competente \u00e8 determinato sulla base del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, purch\u00e9 al minore sia sempre garantito il diritto di scelta tra gli Stati membri di assegnazione a norma dell\u2019articolo 36, paragrafo 1 quater. \u00c8 opportuno che preceda la decisione sullo Stato membro competente una valutazione multidisciplinare dell\u2019interesse superiore del minore, anche nel caso di assegnazione\u201d. Sebbene la proposta della LIBE si discosti nettamente dalla proposta della Commissione &#8211; prevedendo un nuovo meccanismo di assegnazione della competenza e introducendo una procedura per l\u2019assessment&nbsp;dell\u2019interesse superiore del minore &#8211;&nbsp;rimane tuttavia in totale contrapposizione rispetto a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia che sancisce il principio per un MSNA di vedere giudicata la propria domanda nel Paese in cui si trova.&nbsp;A ben vedere, tale proposta rappresenta anzi in parte un notevole passo indietro rispetto all\u2019attuale assetto normativo che prevede, quantomeno, che il MSNA privo di legami familiari, non sia trasferito ma abbia il diritto di vedere giudicata la sua domanda nello SM in cui per primo ha presentato domanda di asilo e l\u00ec restare. Nello specifico, il testo approvato della LIBE prevede infatti che un minore straniero non accompagnato, in mancanza di parenti presenti in un altro Stato Membro e di legami forti con altri paesi, sar\u00e0 obbligato a scegliere tra una&nbsp;short list&nbsp;di quattro paesi in cui essere trasferito. Tali paesi saranno determinati secondo una formula che terr\u00e0 in considerazione per ogni SM il numero di migranti accolti fino a quel momento, il PIL e la popolazione totale.&nbsp;Per la tipologia di criteri che determinano l\u2019algoritmo che individua i paesi di allocazione, \u00e8 ragionevole credere che i paesi maggiormente interessati saranno quelli dell\u2019Est Europa sinora meno interessati dai flussi migratori quantomeno dai movimenti secondari&nbsp;[22].Tale meccanismo di assegnazione automatizzata (e di impossibilit\u00e0 di restare nel paese in cui si trova il minore)&nbsp;sar\u00e0 obbligatorio&nbsp;&#8211; come sopra accennato &#8211;&nbsp;sia per i MSNA che presentino una domanda di protezione internazionale nel paese di primo arrivo&nbsp;(il minore segnalato per la prima volta in Italia presenta domanda in Italia),&nbsp;sia per coloro che hanno compiuto movimenti secondari e abbiano ripresentato una domanda in un altro paese&nbsp;(il minore \u00e8 stato segnalato per la prima volta in Italia e si \u00e8 spostato successivamente in modo irregolare in un altro paese). La sola possibilit\u00e0, per il MSNA che voglia restare nel paese in cui si trova, \u00e8 che&nbsp;l\u2019assessment&nbsp;multidisciplinare, previsto prima di ogni decisione di trasferire o non trasferire un minore, sancisca che il trasferimento sia contrario al&nbsp;suo superiore interesse&nbsp;(best interest&nbsp;&#8211; BI).Tuttavia, in merito a tale indagine multidisciplinare che gli SM dovrebbero svolgere, sono opportune alcune considerazioni. La procedura di tale&nbsp;assessment&nbsp;\u00e8 disciplinata infatti in modo pericolosamente lacunoso, non essendo indicati nel testo n\u00e9 chi saranno gli autori chiamati a condurlo, n\u00e9 l\u2019influenza che avr\u00e0 la volont\u00e0 del minore nella decisione finale dello SM di trasferirlo o meno.Inoltre, alla luce dell\u2019attuale drammatica situazione di accoglienza e delle difficolt\u00e0 di accesso alle procedure di asilo e&nbsp;relocation&nbsp;per la gestione delle domande dei MSNA, \u00e8 ragionevole credere che la tendenza degli SM meridionali (Italia, Grecia, Spagna), ma anche di quelli che oggi sono pi\u00f9 interessati dai movimenti secondari (Francia, Austria, Germania), sar\u00e0 quella di lasciare che venga trasferito&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[23,35],"tags":[43,58,62,63,29,61,60,56,59,55,54],"class_list":["post-1381","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pubblicazioni","category-pubblicazioni-mp","tag-andrea-panico","tag-aum","tag-commissione-libe","tag-diritti","tag-immigrazione","tag-minori","tag-minori-stranieri","tag-minori-stranieri-non-accompagnati","tag-msna","tag-regolamento-dublino","tag-riforma-dublino"],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1381"}],"version-history":[{"count":45,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1381\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3199,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1381\/revisions\/3199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/andreapanico.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}